La nuova Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno
Il 18 febbraio 2025, in attuazione della delega contenuta nell’art. 138 del cod. ass., è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Presidente della Repubblica n. 12 del 13/01/2025, che entrerà in vigore il prossimo 5 marzo e con il quale è stata approvata la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale con postumi permanenti superiori al 9%, causati da sinistri stradali o da colpa medica.
Il sistema di liquidazione previsto può essere riassunto con questa formula:
Risarcimento = punti invalidità permanente × moltiplicatore danno biologico × demoltiplicatore demografico (× moltiplicatore danno morale)
Ciò che emerge subito è che tale sistema di calcolo si fonda sui punti di invalidità permanente, presupponendo che ci sia una perizia medico-legale che li quantifichi. Ad ogni punto di invalidità permanente la tabella attribuisce un valore monetario, che cresce all’aumentare dell’invalidità e diminuisce all’avanzare dell’età.
Sulla base della somma così ottenuta, si può poi calcolare anche il risarcimento del danno morale, che diventa strettamente correlato al quantum di risarcimento per danno biologico e può essere quantificato applicando quattro gradi diversi: nessuno, minimo, medio o massimo. Sarà il giudice, nel caso concreto, a stabilire se il danno morale sussiste o meno e, in caso affermativo, a valutare l’entità dello stesso.
Ma cosa cambierà in concreto?
Prima dell’entrata in vigore del Decreto sopra citato, le Tabelle di liquidazione del danno utilizzate erano due e di stampo “tribunalizio”, nello specifico create dal Tribunale di Milano e da quello di Roma.
Confrontando i valori calcolati sulla base delle tre tabelle, quello che emerge è che la Tabella Unica Nazionale è favorevole al danneggiato per quanto riguarda le invalidità permanenti lievi e per quelle gravi, prevedendo in tali casi risarcimenti più alti rispetto alle tabelle di Milano e di Roma, mentre è sfavorevole in caso di invalidità permanenti di media entità, che vengono risarcite in misura inferiore rispetto alle tabelle “tribunalizie”.
È bene precisare, poi, che l’art. 1 del d.p.r. n. 12/2025 limita l’ambito di applicazione della Tabella Unica Nazionale ai danni causati da incidenti stradali o da colpa medica. Viene allora da chiedersi se tale Tabella potrà essere applicata in via analogica anche ai danni derivanti da altre cause.
La risposta che emerge dall’analisi dei testi giurisprudenziali sembra essere negativa. Infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12408/2011, ha chiarito che l’art. 139 cod. ass. non è applicabile in via analogica ai danni derivanti da causa diversa dai sinistri stradali, in quanto si tratta di una norma speciale, la cui ratio è quella di contenere i premi assicurativi. La sua applicazione è estesa ai casi di colpa medica, solo in ragione dell’espresso riferimento alla stessa, contenuto nell’art. 7 della L. 8 marzo 2017, n. 24.
Tale ragionamento potrebbe in futuro essere applicato anche alla Tabella Unica Nazionale, che è stata approvata in applicazione alla delega contenuta nell’art. 138 del cod. ass., ossia una norma speciale e pertanto non soggetta ad applicazione analogica.
In conclusione, se da un lato il sistema di liquidazione si fa più chiaro e coerente, dall’altro la sua portata potrebbe restare circoscritta a specifici ambiti, limitandone molto l’applicabilità.
Dott.ssa Ilaria Rubessi
04-03-2025