La vendita "forzata" di beni prima dell’omologazione del concordato preventivo

La vendita di beni da parte dell’impresa soggetta a procedura concordataria, prima della omologazione del concordato preventivo, è per la giurisprudenza di merito ammessa e assimilabile alle vendite forzate.

Ciò ottiene conferma in particolar modo a seguito delle modifiche all’art. 182 e all’introduzione dell’art. 163 bis legge fallimentare nel 2015: l’art. 182 ora prevede che "alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108ter in quanto compatibili".

Il tribunale di Bolzano con provvedimento del 17.05.16 ha correttamente individuato nella novella legislativa tre principi cardine: l’accelerazione delle vendite per la conservazione del valore dei beni, l’obbligo di pubblicità, l’obbligo di competitività anche "ante ammissione" ed ha distinto gli ambiti di applicazione delle due norme, destinando l’art. 163 bis l.fall. alle vendite inserite nel piano concordatario ed indicanti un preciso soggetto, eseguite nel periodo intercorrente fra la proposizione della domanda di ammissione al concordato preventivo ed il decreto di ammissione alla procedura.

Qualora la vendita avvenga nella fase successiva all’ammissione ed anteriore all’omologazione, risulterà invece applicabile l’art. 182 l. fall. in combinato disposto con gli art. da 105 a 108ter l. fall.

Il Tribunale di Treviso -si osserva- in data 26.10.2016 aveva annoverato una vendita anteriore all’omologazione fra le "vendite forzate", in forza del rinvio agli artt. Da 105 a 108ter l.fall.

Analogamente, il Tribunale di Bolzano sopra citato ha considerato la vendita, che in quel caso era regolata dall’art. 163 bis, come forzata, "pur in assenza di un richiamo degli artt. Da 105 a 108ter".

Deve dunque concludersi che, a seguito della riforma dell’art. 182 l.fall. e dell’introduzione dell’art. 163 bis l. fall., le vendite di aziende, rami d’azienda e beni specifici sono ammissibili anche prima dell’omologazione del concordato e, essendo regolate con procedura competitiva ai fini di ottenere dal bene un prezzo quanto più coerente col valore di mercato, sono da considerarsi vendite forzate, con i relativi effetti cd. purgativi e liberatori della responsabilità dell’acquirente, per quanto concerne i debiti dell’azienda ceduta.

In caso di successivo fallimento dell’impresa sottoposta a procedura concordataria, l’art. 67, comma III, lett. e) l. fall. prevede che "non sono soggetti all’azione revocatoria: […] gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161", fra i quali, evidentemente, vanno annoverate le vendite di cui agli art. 182 e 163 bis l.fall. eseguite seguendo le procedure competitive.

Infine, per quanto riguarda l’inefficacia ex art. 44 l. fall. degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, si osserva che tale norma non può trovare applicazione agli atti compiuti dal debitore nel concordato, perché con tale procedura, dopo l’omologazione, non si assiste ad una sostituzione del debitore con gli organi della procedura come nel fallimento, ma si ha uno spossessamento "attenuato", non venendo neppure tale articolo richiamato dall’art. 169 l.fall.

 Avv. Lorenzo Santaniello

09-04-2018