Risarcimento da lesione della capacità lavorativa specifica e danneggiato privo di occupazione

La Cassazione – con sentenza del 9 settembre 2021, n. 32649 - ha affermato che può essere riconosciuto il danno patrimoniale anche a favore del soggetto che, subita una lesione, al momento del sinistro, sia privo di un’occupazione lavorativa e, dunque, di un reddito.

Tale condizione è infatti idonea ad escludere il danno da invalidità temporanea, ma lo stesso non può dirsi per il danno collegato all’invalidità permanente che riguarda l’impossibilità di svolgere una futura attività lavorativa, che inciderà inevitabilmente sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere una prestazione di lavoro remunerata. Pertanto, gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso si proiettano nel futuro e possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante.

La Suprema Corte specifica che al danneggiato devono essere risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo, cioè i danni da incapacità lavorativa specifica, ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, “allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito”.

La lesione della capacità lavorativa generica, dunque, può costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica, che si integra invece in un danno di natura patrimoniale derivante dalla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona danneggiata.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato investito sulle strisce pedonali da un’autovettura e poiché, al momento dei fatti, non aveva alcuna occupazione la Corte d’appello aveva rideterminato in diminuzione la somma liquidata dal giudice per il risarcimento del danno subito dalla vittima. Decisione che non ha trovato conferma tra gli Ermellini, i quali hanno invece ritenuto che al disoccupato spetti il danno patrimoniale da incapacità lavorativa pari al triplo dell’assegno sociale.

dr. Federico Santaniello

18-11-2021