Sì al risarcimento del danno INAIL per lo stress lavoro-correlato

La Cassazione, con le ordinanze 11 ottobre 2022, n. 29515, 11 ottobre 2022, n. 29611 e 25 ottobre 2022, n. 31514, decidendo in merito a tre distinti ricorsi per Cassazione nell’udienza dell'8 giugno 2022, ha annullato le relative sentenze di merito che avevano negato la tutela sociale delle patologie derivate, da quanto riportato dai lavoratori, dalla forte condizione di stress, sfociata in nevrosi d'ansia e derivata da un demansionamento subito dal datore di lavoro, poiché in base all'art. 3, d.P.R. n. 1124/1965, la copertura assicurativa opererebbe solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell'art. 1 e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.

Con ricorso per cassazione, i lavoratori hanno chiesto l'annullamento della decisione della Corte di Appello, chiedendo la riforma della stessa nella parte in cui non aveva riconosciuto la malattia professionale non tabellata di natura psichica-dipendente dal cosiddetto stress lavorativo, ammessa peraltro dal D.M. gennaio 2008 n. 1576/2009 del Consiglio di Stato.

La Suprema Corte ha stabilito che non è necessario che la malattia professionale sia causata da “specifiche lavorazioni”, ma, ai fini del risarcimento da parte dell’INAIL, è sufficiente che derivi dalle modalità di svolgimento dell'organizzazione del lavoro.

Ciò che rileva, in altre parole, è che la patologia nasca all’interno dell’ambiente di lavoro per fatti collegati all’esecuzione della prestazione, ma non è essenziale che la stessa patologia sia originata dall’esecuzione specifica di quella determinata prestazione lavorativa.

Pertanto, la tutela assicurativa interviene, oltre che ovviamente quando vi è un rischio specifico proprio della lavorazione, anche quando l'infortunio sia derivato dall'esposizione ad un rischio specifico improprio, non intrinsecamente connaturato all'atto materiale della prestazione, ma comunque legato attività lavorativa stessa.

In conclusione, ogni tipo di malattia professionale, anche quelle non presenti nelle tabelle di cui agli artt. 3 e 211, d.P.R. n. 1124/65, come quelle derivate da mobbing, stress, o da episodi di costrittività organizzativa, sono indennizzabili dall’INAIL, quando il lavoratore ne dimostri l’origine professionale.

dott. Federico Santaniello

31-03-2023