Licenziamento del lavoratore con patologia oncologica, il Datore di Lavoro non può considerare i permessi per i trattamenti chemioterapici come assenze per malattia.
Il Tribunale di Roma, sez. lav., si è espresso con sentenza n. 9384 del 2 gennaio 2023, ritenendo illegittimo il licenziamento di una lavoratrice, affetta da grave malattia oncologica, per superamento del periodo di comporto.
La fattispecie riguardava la dipendente di un condominio, inquadrata nel 3° livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, la quale ha presentato ricorso al Tribunale del lavoro di Roma per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatole e la conseguente reintegra nel posto di lavoro con il pagamento delle retribuzioni maturate dall'epoca del licenziamento fino alla reintegra effettiva, oltre agli accessori.
La dipendente, che aveva mansioni di portiere, ha giustificato la propria assenza dal lavoro dal 22 novembre 2020 al 19 dicembre 2020 per essere stata sottoposta ad intervento chirurgico a causa di una neoplasia ascellare della mammella. Il licenziamento perveniva alla ricorrente il 18 dicembre 2020, con comunicazione pervenuta a mezzo posta il 23 dicembre 2020, con effetto immediato. Secondo il Giudice, la malattia della lavoratrice, di natura oncologica, non era regolamentata in modo uniforme nei vari contratti collettivi.
Alcuni Ccnl, come ad esempio quello dell'industria dell'abbigliamento, prevedono la conservazione del posto di lavoro per un periodo specifico in caso di malattie gravi. Inoltre, il Ccnl Alimentari industria prevede permessi per i giorni di assenza dal lavoro necessari per le terapie salvavita. Tuttavia, il Ccnl applicato alla lavoratrice non prevedeva alcuna disposizione in proposito.
Il Giudice ha pertanto ritenuto che, data la peculiarità e la gravità della malattia oncologica, le eccezioni previste nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricato, che si riferiscono ai giorni di permesso necessari alla fecondazione assistita e a quelli necessari per le cure elio-balneo-termali, dovessero essere interpretate in modo estensivo, facendo prevalere un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 32 Cost.
Di conseguenza, secondo il Tribunale di Roma, i giorni di ricovero ospedaliero e quelli necessari alle conseguenti terapie non possono essere computati come assenze per malattia, e il periodo di comporto della lavoratrice non deve essere considerato superato. Pertanto, alla lavoratrice è stato riconosciuto il diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro con il pagamento di un indennizzo pari a nove mensilità, commisurate all'ultima retribuzione di fatto goduta, stante la certa estensione nel tempo del rapporto di lavoro tra le parti.
Dott. Federico Santaniello
15-05-2023