Morte o Lesioni, quando può essere contestata l’aggravante di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro?

In caso si realizzi un evento morte o di lesioni durante lo svolgimento di un’attività di impresa, la responsabilità penale in capo al datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia, non potrà essere automaticamente attribuitagli, dal momento che il principio di colpevolezza impone:

i. la verifica in concreto della violazione di una regola cautelare;

ii. la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire;

iii. la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al datore di lavoro e l’evento dannoso. (così Cass. Pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899; Cass. Pen., sez. IV, 8 gennaio 2015, n. 5404; Cass. Pen., sez. IV, 6 maggio 2015, n. 24462).

Di conseguenza, l’evento di danno dovrà rientrare nella classe di eventi che le specifiche regole cautelari violate miravano ad impedire (Cass. Pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899; Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142; Cass. Pen., sez. IV, 23 aprile 2009, n.36857).

Pertanto, la contestazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro richiede che, nel corso dell’attività imprenditoriale, vi sia la trasgressione delle specifiche norme cautelari volte a eliminare o ridurre i rischi scaturenti dallo svolgimento di un’attività lavorativa in danno di lavoratori o di soggetti a questi assimilabili.

Quanto detto è stato efficacemente sintetizzato dalla Corte di Cassazione nel richiedere la sussistenza di due requisiti: a) che vi sia una violazione di una norma sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; b) che l’evento di reato sia prodotto dal rischio lavorativo in danno ad un lavoratore (Cass. Pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899; Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142).

Cosa si intende per rischio lavorativo.

L’imprenditore, nello svolgimento della propria attività, ha l’onere di prevenire, o almeno ridurre, un insieme di rischi tipici dell’attività d’impresa svolta.

Tra le norme precauzionali volte a contenere circostanze pericolose, le regole cautelari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno lo scopo di tutelare i dipendenti dai rischi connessi all’attività lavorativa.

I Giudici di legittimità hanno precisato che nel caso in cui occorra un evento di danno in un ambito dedicato all’attività lavorativa è necessario “analizzare e distinguere i diversi contesti di rischio”, affinché possa ricondursi la situazione pericolosa all’ambito della prestazione di lavoro. Non si può dunque parlare di violazione delle norme antinfortunistiche se, al momento dell’evento lesivo, non era in corso un’attività lavorativa (Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142; Cass. Pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821).

In un recente caso in cui il deragliamento di un treno ha causato la morte di molteplici soggetti, la Suprema Corte, ha distinto due differenti aree di rischio: accanto al rischio lavorativo, deve essere considerato il rischio tipico dell’attività imprenditoriale (nel caso di specie il c.d. rischio ferroviario) che ben potrebbe “concretizzarsi anche nei confronti dei lavoratori dipendenti senza per questo mutarsi (…) in rischio lavorativo” proprio perché il fatto che ci si trovi in presenza di condizioni che normalmente si associano al rischio lavorativo non esclude che l’evento sia stato prodotto da un altro tipo di rischio (Cass. Pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899).

Chi sono i destinatari delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La corretta qualificazione del rischio passa anche attraverso la delimitazione dei destinatari delle norme sulla prevenzione le quali, secondo la giurisprudenza, non possono essere poste a tutela di qualsiasi persona, ma dei soggetti che almeno versino in una condizione analoga a quella dei lavoratori (Cass. Pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899; Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142; Cass. Pen., sez. IV, 5 gennaio 1999, n. 2142469).

Nel caso in cui la persona offesa dal reato non sia un dipendente, ma un terzo, i più recenti arresti giurisprudenziali hanno ritenuto ravvisabile la circostanza aggravante di violazione della normativa antinfortunistica, solo quando la regola prevenzionistica sia posta a tutela di qualsiasi soggetto che entri in contatto con una specifica fonte di pericolo e non quando la regola cautelare sia disposta esplicitamente a beneficio del lavoratore (Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142).

Prendendo in analisi l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, risulta evidente che spesso la posizione di alcuni soggetti terzi (c.d. estranei) è stata equiparata a quella del dipendente del datore di lavoro, sostenendo in concreto che l’extraneus fosse sottoposto al medesimo rischio del lavoratore. Così, la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante in questione in un caso in cui il crollo di una gru aveva coinvolto gli occupanti di una casa all’esterno di un cantiere procurando a questi ultimi delle lesioni gravi (Cass. Pen., sez. IV, 6 maggio 2016, n. 24136) o in seguito alla morte di un privato sul quale si era abbattuto un palo della luce la cui caduta era stata causata dai dipendenti di una ditta nel corso di errate operazioni di taglio alberi (Cass. Pen., sez. IV, 9 settembre 2015, n. 40719).

L’elemento comune di questi casi è però che, indipendentemente dal fatto che la vittima fosse un lavoratore o meno, la situazione pericolosa nella quale si è verificato l’incidente era riferibile ad una attività lavorativa.

Al fine di portare chiarezza, i più recenti arresti giurisprudenziali hanno voluto circoscrivere l’ambito di applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ritenendo che l’estensione delle stesse a soggetti estranei all’attività lavorativa debba avvenire in modo prudenziale trattandosi di una circostanza aggravante (Cass. Pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899 e Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 51142).

Dott. Paolo Simone Veschetti

04-05-2023