Il diritto al panorama.

Il diritto (o servitù) di panorama si riferisce alla facoltà di godere di una vista piacevole e suggestiva da una determinata posizione. Tale diritto ha una fonte giurisprudenziale, avendo avuto origine a seguito delle sentenze n. 10250 del 1997, n. 2973 del 2012 e, di recente, la n. 17922 del 2023, che hanno tracciato la distinzione tra servitù di veduta, che ha invece un’origine codicistica, e di panorama.

L’art 907 del Codice Civile si riferisce infatti al solo diritto di veduta, che consiste nel diritto del proprietario di un fondo di affacciarsi dal proprio immobile senza scorgere ostacoli che non rispettino una certa distanza dal confine.

La servitù di panorama nasce invece da una situazione di fatto derivante dall’amenità che il fondo acquisisce grazie ad una particolare vista. La tutela di tale panoramicità può essere garantita attraverso la servitù altius non tollendi, o non aedificandi, cioè limitando la possibilità di costruire opere in assoluto o oltre determinate soglie nel fondo servente, garantendo la c.d. vista verso l’infinito, diversamente, quindi, dalla servitù di veduta, che si risolve nel diritto di guardare e affacciarsi sul fondo vicino, senza poter però impedire la costruzione di opere, se rispettose della distanza legale minima.

La Cassazione ha chiarito che la servitù di veduta panoramica può essere acquisita in via negoziale, cioè per contratto, per destinazione del padre di famiglia, se i due fondi appartenevano in origine al medesimo proprietario, o per usucapione, a seguito del godimento continuativo della servitù per un periodo di tempo specifico, unitamente alla presenza di opere visibili e permanenti.

_Avv. Federico Santaniello _

23-01-2024