Il Prefetto di Livorno Riconosce l'Irregolarità della Notifica non effettuata tramite PEC
In una recente decisione amministrativa, il Prefetto di Livorno ha annullato una sanzione per divieto di sosta che era stata notificata al trasgressore mediante raccomandata, anziché alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del destinatario, come previsto dalla normativa vigente.
Il Prefetto ha accolto il ricorso presentato dal cittadino, sottolineando che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata secondo le nuove modalità che disciplinano le notifiche delle sanzioni amministrative.
In particolare, la notifica degli atti relativi alle violazioni deve essere effettuata mediante l'utilizzo della PEC personale, se disponibile, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. L'articolo 6-quater di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevede, infatti, che quando il destinatario ha comunicato il proprio indirizzo PEC, disponibile dal 6 luglio 2023 nell’indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche (INAD), la notifica deve essere eseguita con tale mezzo.
La decisione del Prefetto riveste particolare importanza poiché la normativa non chiarisce quale sia la conseguenza giuridica nei casi in cui l’Amministrazione non rispetta la procedura e provvede comunque alla notifica cartacea ed il provvedimento in parola, che sancisce la nullità della sanzione, rappresenta pertanto un importante precedente, offrendo ai cittadini un ulteriore strumento di tutela dei propri diritti.
Questa vicenda sottolinea l'importanza per gli enti pubblici di aggiornare le proprie procedure in linea con le evoluzioni normative e tecnologiche, al fine di garantire la correttezza e l'efficacia delle notifiche amministrative.
Avv. Federico Santaniello
27-02-2024